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L’attività dello spedizioniere è normata dal Codice Civile all’art. 1737 che definisce il contratto di spedizione come “un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”.
Lo spedizioniere, quindi, è il soggetto che assume l’obbligo in qualità di mandatario, di organizzare per conto dei mandanti (suoi clienti), tutte le fasi relative ad un trasporto nazionale o internazionale.
I caratteri distintivi del contratto di spedizione sono i seguenti:
- Il contratto di spedizione è un mandato senza rappresentanza, ovvero lo spedizioniere agisce in nome proprio e per conto del cliente: esso ha quindi la responsabilità di stipulare contratti di trasporto con i vettori e di compiere tutte le operazioni accessorie finalizzate al raggiungimento della corretta conclusione del contratto;
- A differenza dello spedizioniere-vettore, lo spedizioniere non effettua direttamente il trasporto , nè si assume la responsabilità di eventuali danni alla merce nel corso del trasporto, ascrivibili invece al vettore.
Il codice introduce una netta distinzione tra la figura dello spedizioniere puro e quella dello spedizioniere-vettore, normato dall’art. 1741 secondo il quale “lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore”.
A differenza di quello puro, lo spedizioniere-vettore si assume infatti anche la responsabilità vettoriale, ovvero la responsabilità dell’esecuzione del trasporto fino a destino, del suo buon esito e degli eventuali danni alla merce.
Sostanzialmente, per l’esecuzione del trasporto egli può avvalersi di mezzi di proprietà , oppure decidere di incaricare un terzo. In entrambi i casi la responsabilità del trasporto rimane in capo allo spedizioniere-vettore. Egli si distingue anche dal semplice vettore, in quanto la sua attività prevede necessariamente la stipulazione di un contratto di spedizione prima di assumere l’obbligo di esecuzione del trasporto.